Regolamento della Comunità di FazerItalia

Art. 1
La Comunità di FazerItalia è costituita dai seguenti organi:

· Consiglio
· Coordinamento
· Assemblea degli utenti

Art. 2
Il Consiglio è costituito dai membri fondatori nonchè da tutti coloro che al momento dell'emanazione di questo regolamento, appartengono al preesistente "Staff" di FazerItalia.
Al gruppo dei Consiglieri sono demandati, in via esclusiva, compiti di gestione contabile e di supervisione sugli organi appartenenti alla comunità.
Il Consiglio, in casi di particolare urgenza, o in tutti quei casi ove se ne ravvisino le necessità, ha il potere di decisione ultimo sulle questioni riguardanti la comunità.
Il Consiglio adotta le sue decisioni con il criterio della maggioranza relativa*, ad eccezione di quei casi ove si ravvisi l'esigenza di una maggioranza diversa.
Le deliberazioni consiliari devono avvenire entro il termine di 5 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta di deliberazione.

* Maggioranza relativa: si ottiene con la semplice maggioranza dei partecipanti al voto (indipendentemente dal numero degli aventi diritto).

Art. 3
Il Coordinamento è costituito dai Moderatori, dai Referenti regionali, dal Comitato di redazione e da tutti coloro i quali svolgono con continuità, e per conto dell'intera comunità, un ruolo attivo all'interno dell'organizzazione, apportando, col proprio personale contributo, vantaggi ed utilità alla comunità tutta.
Il Coordinamento è competente in materia di gestione e promozione delle attività, ed inoltre, sempre a quest'ultimo, sono demandate tutte le decisioni inerenti la comunità, salve le attribuzioni del Consiglio.
Il Coordinamento esprime la propria volontà in tempi ragionevoli e col sistema della maggioranza relativa.
Il sistema di espressione della volontà, può essere derogato, ove opportuno, su espressa richiesta del Consiglio.
Le deliberazioni del Coordinamento, così come quelle consiliari, devono avvenire entro il termine di 5 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta di deliberazione.

Art. 4
L'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti a FazerItalia, può esser chiamata ad esprimersi, su esclusiva iniziativa del Consiglio e previo accordo col Coordinamento, in merito a decisioni riguardanti la comunità tutta qualora si ritenga necessaria la ricerca di un ampio consenso.

Art. 5
Le modifiche relative alla composizione del Consiglio devono essere approvate dalla maggioranza assoluta* dei suoi membri.

* Maggioranza assoluta: si ha in presenza di un concorde numero di voti pari alla metà più uno fra tutti gli aventi diritto.

Art. 6
L'ingresso di nuovi membri all'interno del Coordinamento, deve essere approvato oltre che dalla maggioranza assoluta del medesimo, anche dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Art. 7
I termini per le deliberazioni del Consiglio e del Coordinamento possono essere ridotti in casi di particolare urgenza e necessità, a condizione che i membri dell'organo deliberante vengano opportunamente, e con le modalità più idonee al caso, avvisati dell'imminente operazione di voto (sms o chiamate telefoniche per le urgenze particolari).

Art. 8
I precetti contenuti in tale regolamento, possono essere modificati solo col consenso unanime di tutti i membri del Consiglio.

la discussione in merito
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