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Discussione: CODICE DELLA STRADA 08/2010: LE NOVITA'

  1. #1
    FazerItaliano Lesto L'avatar di Italianblu
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    CODICE DELLA STRADA 08/2010: LE NOVITA'

    Allora......... ci risiamo.

    Ogni anno, prima delle ferie estive, il nostro governo si accorge che il nostro Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) ha bisogno di aggiornamenti e ritocchi, ed a meno di un anno dall'ultima riformina, ci troviamo ancora una volta a fare i conti con nuove norme.

    Lo scopo di questo topic è dunque quello di cercare di fornire un aiuto per districarsi fra tutte le novità, e dal momento che a questo giro ce ne sono davvero tante ed anche per non travalicare le finalità di questo forum, ci limiteremo alle sole novità che possono avere un interesse diretto per noi motociclisti.

    La linea-guida di questa 'guida' - scusate il giochino di parole - è il fare riferimento solo ed esclusivamente al testo del Ddl così come licenziato dalle Camere il 28.07.2010 (ora legge 29 luglio 2010 n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29.07.2010, Supplemento Ordinario n. 171/L), senza attingere in alcun modo agli articoli di stampa.

    Dal momento che la relativa documentazione è ancora in fase di acquisizione da parte di chi scrive, il topic d'apertura verrà via via aggiornato man mano che la documentazione si renderà disponibile.
    La guida dovrebbe essere completa entro i primi giorni della prossima settimana.
    L'ordine seguito sarà quello di cui agli articoli del Ddl approvato (in seguito: “L.29.07.2010 n. 120”), con indicazione delle materie trattate da ogni articolo e sviluppo soltanto di quelle attinenti alle moto.

    E andiamo dunque a cominciar........

    ARTICOLO 1 – Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del Codice della Strada, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione.

    Veicoli in ordine
    La sanzione (da 78 a 311 €) finora prevista per la circolazione con dispositivi di illuminazione, silenziamento, acustici, retrovisori, o con pneumatici non regolarmente installati o non funzionanti, viene estesa anche a tutte le parti del veicolo soggette a revisione che vengano riscontrate non ben installate o non funzionanti. In pratica si potrà essere multati (in teoria) anche in caso di sospensioni scariche (per la Fz1/Fz1 Fazer col mono originale la vedo dura. ).
    A mio avviso, attese le scarse possibilità di verifica tecnica da parte degli operatori delle FF.OO. durante un normale controllo, la norma continuerà ad applicarsi come prima.
    Riferimento: art. 79 comma 4 del C.d.S. così come modificato dall’art. 1 comma 5 della l.29.07.2010 n. 120.

    Attenzione al montaggio di parti non omologate.
    Benchè non sia stata introdotta alcuna nuova sanzione pecuniaria per chi utilizza parti non omologate sul proprio veicolo (le nuove sanzioni pecuniarie riguardano infatti chi produce, importa o commercializza tali parti), viene tuttavia introdotto il sequestro a fini di confisca di tali componenti se facilmente separabili dal veicolo, provvedendosi in caso contrario al sequestro dell'intero veicolo che verrà restituito solo previa sostituzione delle parti risultate non in regola.
    Riferimento: art. 77 comma 3-bis del C.d.S. così come introdotto dall'art. 1 comma 3 della l.29.07.2010, n. 120.

    Circolare con un veicolo sospeso dalla circolazione perché non revisionato costerà caro.
    Invariata la sanzione pecuniaria (da 155 a 624 €), con la vecchia disciplina veniva ritirata la carta di circolazione. Ora invece l’accertatore provvederà immediatamente ad annotare di suo pugno sulla carta di circolazione la sospensione della stessa fino all’effettuazione della revisione, autorizzando la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un centro revisioni autorizzato o presso la competente MCTC.
    Al di fuori dei casi predetti, se si viene beccati con la carta di circolazione sospesa saranno legnate: mentre infatti in precedenza era previsto soltanto il raddoppio della sanzione (quindi da 310 a 1248 €), ora la sanzione è da un minimo di € 1.842 a un massimo di € 7.369, con l’aggiunta del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Se si viene beccati una seconda volta, potremo dire addio al veicolo in quanto scatterà la confisca.
    Riferimento: art. 80 comma 14 del C.d.S. così come modificato dall’art. 1 comma 6 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 2 – Modifiche agli articoli 7 e 62 del Codice della Strada, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida.

    Occhio alla tipologia antinquinamento del veicolo nelle ZTL
    Circolare nelle zone sottoposte a limitazioni della circolazione (essenzialmente nelle ZTL stabilite dai comuni) con un veicolo di categoria antinquinamento inferiore a quella prescritta comporterà una sanzione, più salata, da 155 a 624 €, e in caso di recidiva nel biennio ci sarà anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
    Riferimento: art. 7 comma 13 del C.d.S. così come modificato dall’art. 2 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 3 – Modifiche all’art. 9 del Codice della Strada, in materia di competizioni sportive su strada.

    ARTICOLO 4 – Modifiche all’art. 10 del Codice della Strada, in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità.

    ARTICOLO 5 – Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell’articolo 34-bis del Codice della Strada, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade.

    ARTICOLO 6 – Modifiche all’art. 38 del Codice della Strada, in materia di segnaletica stradale.

    ARTICOLO 7 – Modifiche all’art. 41 del Codice della Strada, in materia di segnali luminosi

    ‘Nuovi’ segnali luminosi
    Vengono ora inclusi tra i segnali luminosi quelli che rilevano in tempo reale la velocità dei veicoli in transito. Già esistenti da tempo, si sono accorti soltanto ora che non erano previsti.
    La norma non specifica se a tali segnali saranno o meno associati dispositivi autovelox.
    Riferimento: art. 41 comma 1 C.d.S. così come modificato dall’art. 7 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 8 – Modifiche agli articoli 46 e 190 del Codice della Strada, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi.

    ARTICOLO 9 – Modifiche all’art. 85 del Codice della Strada, in materia di di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

    ARTICOLO 10 – Modifiche all’art. 92 del Codice della Strada e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n.264, in materia di estratto dei documenti di circlazione o di guida.

    Piccoli ritocchi procedurali sulle pratiche auto.
    In caso di rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione o della patente di guida, la sola ricevuta dell’agenzia pratiche auto costituirà titolo sufficiente per circolare per un periodo di 30 giorni, non rinnovabili.
    Riferimento: art. 92 comma 2 del C.d.S. così come modificato dall’art. 10 commi 1 e 2 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 11 – Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del Codice della Strada, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni.

    Addio adesivo sulla carta di circolazione.
    D’ora in avanti, quando un veicolo passa di mano, la MCTC non rilascerà più la famosa ‘striscetta’ da adesivare sulla carta di circolazione ma una carta di circolazione completamente nuova. Quella vecchia verrà ritirata dall’agenzia all’atto dell’affidamento dell’incarico.
    Il vecchio sistema (aggiornamento mediante 'striscetta' adesiva) sopravvive tuttavia per i cambi di residenza delle persone fisiche o di sede delle persone giuridiche.
    Riferimento: art. 94 comma 2 del C.d.S. così come modificato dall’art. 11 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    La targa ci seguirà
    Ma non ora. Infatti, per quanto le modifiche introdotte stabiliscano che la targa dovrà seguire il proprietario e non il veicolo (anche in caso di vendita all’estero), l’attuazione della nuova norma è subordinata all’emanazione del relativo decreto ministeriale, da approvarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della l.29.07.2010 n. 120, ed entrerà in vigore efffettivo dopo altri 6 mesi dall’emanazione del predetto decreto.
    Quindi, per ora, tutto come prima.

    Occhio alle targhe alzate
    Con un commino passato quasi sotto silenzio è stata introdotta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nella collocazione della targa.
    Si rammenta che la stessa non può essere inclinata verso l'alto di un angolo superiore ai 30 gradi rispetto alla verticale, quindi si raccomanda la massima attenzione.
    La sanzione pecuniaria (da € 78 ad € 311) resta invariata.
    Riferimento: artt. 100 e 103 C.d.S. così come modificati dall’art. 11 commi 2 e 3 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 12 – Introduzione dell’articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del Codice della Strada, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli.

    Il nonno non potrà più essere proprietario di una supersport.
    Guai in vista per chi intesta il proprio veicolo a soggetti ‘poco credibili’, magari al fine di ‘scaricare’ sul nonno i punti della patente perduti (ma la norma ha anche una portata implicitamente fiscale e fa da pendant al recente inserimento delle moto tra i beni valutabili come indice presuntivo di reddito).
    Tuttavia, anche qua, l’individuazione delle situazioni di intestazione fittizia da ritenere ‘sospette’ è rinviata all’emanazione di uno o più decreti interministeriali per la cui approvazione la norma non fissa neppure un termine.
    Riferimento: art. 94-bis C.d.S. così come introdotto dall’art. 12 comma 2 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 13 – Modifica all’articolo 95 del Codice della Strada, in materia di duplicato della carta di circolazione.

    ARTICOLO 14 – Modifiche all’art. 97 del Codice della Strada, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e di circolazione dei ciclomotori.

    Aumenta la sanzione per targa non leggibile
    Ma solo per i ciclomotori. In pratica viene elevata allo stesso livello (da € 78 ad € 311) di quella già prevista per gli altri veicoli.
    Riferimento: art. 97 comma 10 C.d.S. così come modificato dall’art. 14 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120

    ARTICOLO 15 – Modifiche agli articoli 104 e 114 del Codice della Strada, in materia di circolazione delle macchine agricole.

    ARTICOLO 16 – Modifiche all’articolo 155 del Codice della Strada, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli.

    ARTICOLO 17 – Modifiche all’articolo 116 del Codice della Strada, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

    ARTICOLO 18 – Modifica all’articolo 117 del Codice della Strada, in materia di limitazioni nella guida.

    ARTICOLO 19 – Modifiche all’art. 120 del Codice della Strada, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida.

    ARTICOLO 20 – Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del Codice della Strada, in materia di esame di doneità di esercitazioni di guida e di autoscuole.

    ARTICOLO 21 – Modifiche all’articolo 126 del Codice della Strada, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida.

    Addio (per chi ancora ce l’ha) alle care vecchie patenti ‘patchwork’.
    Chi è affezionato alla sua vecchia patente piena di ‘bollini’ sarà meglio che se ne faccia una copia a colori perché al prossimo rinnovo sarà obbligato a distruggerla (ma i più nostalgici la conserveranno a mo’ di reliquia personale).
    La MCTC, infatti, in occasione dei futuri rinnovi, non invierà più il tagliando adesivo, ma una patente (ovviamente in formato europeo) completamente nuova.
    L’entrata in vigore di queste disposizioni, tuttavia, è subordinata all’emanazione del relativo regolamento ministeriale, da approvarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica.
    Riferimento: art. 126 comma 5 C.d.S. così come modificato dall’art. 21 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 22 – Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi del Codice della Strada, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura.

    Con i punti si scherza ancora meno.
    Fino a ieri si potevano perdere ‘liberamente’ punti fino (quasi) ad esaurimento, fatti salvi i meccanismi di recupero automatico. Resta la possibilità di recuperare 6 punti semplicemente frequentando i corsi previsti, ma ora chi sgarra troppo nell’arco di un anno dovrà anche sostenere un esame. Questo si avvererà qualora si commettano in un anno tre infrazioni, non contestuali, da almeno 5 punti ciascuna.
    Programmi e procedure d’esame dovranno però essere disciplinate dal solito decreto ministeriale, da approvarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
    Riferimento: art. 126-bis comma 6 C.d.S., così come modificato dall’art. 22 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    Meno punti persi per chi corre troppo (ma sanzioni pecuniarie aumentate).
    I punti persi per chi supera i limiti da 10 a 40 km/h, che erano 2 nel testo originario del C.d.S. e che furono successivamente aumentati a 5, scendono ora a 3.
    Quelli per chi supera i limiti da 40 a 60 km/h scendono da 10 a 6 e quelli per chi supera i limiti di oltre 60 km/h restano 10.
    Le nuove sanzioni pecuniarie sono previste da altra norma della l.29.07.2010 n. 120 di cui ci occuperemo più avanti.
    Riferimento: tabella allegata all’art. 126-bis C.d.S. così come modificata dall’art. 22 comma 3 della l.29.07.2010 n. 120.

    Corsi di guida sicura avanzata.
    Sempre previa emanazione del solito decreto ministeriale (e in questo caso anche previo reperimento della copertura finanziaria) è prevista l’istituzione di corsi di guida sicura avanzata (tuttavia non è specificato se questi riguarderanno anche le moto), con la bella novità che anche questi corsi consentiranno di recuperare 5 punti a chi li ha persi.
    Se divenisse realtà sarebbe un bel modo di abbinare l’utile al dilettevole.
    Riferimento: art. 22 comma 4 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 23 - Modifiche agli articoli 119 e 128 del Codice della Strada, in materia di di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida.

    ARTICOLO 24 – Modifiche all’articolo 136 del Codice della Strada e all’articolo 6-ter el decreto legge 6 giugno 2003, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.214, in materia di sanzioni per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero.

    ARTICOLO 25 – Modifica all’articolo 142 del Codice della Strada, in materia di limiti di velocità.

    Elevazione limiti di velocità sulle autostrade
    In realtà non cambia nulla. La modifica apportata alla relativa norma del C.d.S. pone soltanto l’ulteriore vincolo, ai fini dell’elevazione del limite a 150 km/h, che i tratti autostradali aventi le caratteristiche già previste (tre corsie più corsia di emergenza) siano altresì dotati del sistema di controllo della velocità comunemente noto come ‘Tutor’, ma la competenza ad elevare il limite viene lasciata in mano agli enti proprietari delle strade, i quali, come hanno fatto finora, si guarderanno bene dal farlo.
    A mio avviso non ci siamo ancora.
    Non si può prevedere una elevazione indiscriminata del limite di velocità che prescinda dalle condizioni del traffico. E’ più sicuro marciare a 180 su un’autostrada a due corsie deserta che a 150 su una a tre corsie molto trafficata.
    La tecnologia attuale consentirebbe un monitoraggio dei flussi di traffico con conseguente adeguamento in tempo reale dei limiti di velocità, comunicabili agli utenti tramite gli esistenti pannelli a messaggio variabile (qualcosa del genere è stato sperimentato sulla tangenziale di Venezia). Sarebbe soltanto pericoloso stabilire, ad es., che sulla MI-BG (che di corsie ne ha addirittura quattro), si può viaggiare a 150 km/h quando, negli orari di punta, difficilmente si riescono a mantenere i 110.
    Riferimento: art. 142 comma 1 C.d.S. così come modificato dall’art. 25 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    Limiti di velocità: le nuove sanzioni.
    Invariate le sanzioni per chi supera i limiti fino a 10 km/h e da 10 a 40 km/h, aumentano quelle per le infrazioni da 40 a 60 km/h e quelle per chi supera il limite di oltre 60 km/h.
    Nel primo caso la sanzione passa da € 370/€ 1.485 (minimo/massimo) ad € 500/2.000; nel secondo caso passa da € 500/2.000 ad € 779/€ 3.119
    La stampa, per fare sensazionalismo come al solito, aveva anticipato che le sanzioni sarebbero state elevate ad € 2.000 e ad € 3.119, dimenticandosi però di dire che tali importi sarebbero stati quelli delle sanzioni massime, che non vengono mai applicate all’atto della contestazione (si applica sempre il minimo se il trasgressore paga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica se successiva).
    Riferimento: art. 142 commi 9 e 9-bis C.d.S. così come modificati dall’art. 25 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 26 – Modifica dell’art. 152 del Codice della Strada, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

    Luci accese anche in città
    In realtà si tratta dell’estensione dell’obbligo di marcia con luci accese nei centri abitati a categorie di veicoli che non erano contemplati nella vecchia stesura della norma (tricicli e quadricicli). Nulla cambia per autovetture, motocicli e ciclomotori.
    Invariata anche la sanzione per l’inosservanza, da 38 a 155 €.
    Riferimento: art. 152 C.d.S. così come sostituito dall’art. 26 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 27 – Modifiche agli articoli 157 e 158 del Codice della Strada, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

    Possiamo stare di nuovo freschi (o caldi)
    E’ una novità che non riguarda le moto ma la riporto lo stesso.
    E’ stato abolito il divieto di tenere acceso il motore durante la fermata del veicolo al fine di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento dell’aria (e ritengo anche l’impianto di riscaldamento anche se la norma non lo menziona).
    Resta il divieto in caso di sosta, la cui violazione è punita con una sanzione da € 200 ad € 400.
    Riferimento: art. 157 comma 7-bis C.d.S. così come modificato dall’art. 27 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    La sosta vietata in moto costa meno
    Coerentemente al fatto che le nostre moto occupano meno spazio di un’autovettura, pagheremo di meno in caso di sosta vietata, compresa quella sui marciapiedi.
    In pratica in caso di sosta nelle aree destinate alla sosta dei mezzi pubblici, dei veicoli per invalidi e nelle corsie riservate, la sanzione scende da € 78/311 ad € 38/155, mentre in tutti gli altri casi scende da € 38/155 ad € 23/92.
    La modifica riguarda solo i ciclomotori ed i motoveicoli a due ruote (mi chiedo cosa accadrà con i Piaggio Mp3).
    Riferimento: art. 158 commi 5 e 6 C.d.S. così come modificati dall’art. 27 comma 2 della l.29.07.2010 n. 120

    ARTICOLO 28 – Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del Codice della Strada, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi.

    Adeguamento della normativa sui caschi protettivi ai regolamenti ECE/ONU.
    Lo prevede il nuovo testo dell’art. 171 C.d.S. nella parte in cui non fa più riferimento alla normativa stabilita dal ministero infrastrutture e trasporti ma ai regolamenti emanati dall’Ufficio Europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l’Europa, nonché alla normativa comunitaria.
    La disposizione entra in vigore sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della legge, quindi dal 12.10.2010.
    Allo stato il regolamento ECE/ONU di riferimento è il 22/05. E’ da ritenere che la norma si riferisca ai produttori e non agli utilizzatori finali.
    Riferimento: art. 171 comma 1 C.d.S. così come modificato dall’art. 28 commi 1 e 2 della l.29.07.2010 n.120.

    ARTICOLO 29 – Modifica all’articolo173 del Codice della Strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

    Obbligo di uso di lenti anche per la guida dei ciclomotori
    In vigore dal 30.07.2010
    Riferimento: art. 173 comma 1 del C.d.S. così come sostituito dall’art. 29 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 30 – Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del Codice della Strada, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e d verifiche in caso di incidenti.

    Patente revocata per le inversioni di marcia in autostrada
    La norma ovviamente si applica anche a tutte le strade non classificate come autostrade purchè munite di carreggiate separate da spartitraffico centrale.
    Invariata la sanzione pecuniaria (da € 1.842 ad € 7.369), non sarà più applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a ventiquattro mesi, bensì la revoca della patente. Idem per chi imbocca l’autostrada contromano. Era ora.
    Riferimento: art. 176 comma 22 C.d.S. così come modificato dall’art. 30 comma 2 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 31 – Modifiche agli articoli 177 e 189 del Codice della Strada, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali.

    Nasce la ‘omissione di soccorso’ a danno degli animali
    Ovviamente nessuna sanzione penale ma solo una sanzione amministrativa, benchè piuttosto salata. In pratica si prevede che in caso di incidente, comunque ricollegabile al comportamento del conducente, da cui sia derivato danno ad uno o più animali di affezione, da reddito o protetti, il conducente ha l’obbligo di fermarsi e di fare quanto possibile per assicurare il soccorso agli animali danneggiati. In caso contrario si pagherà una sanzione da € 389 ad € 1.559. Sanzione da e 78 ad € 311 anche per le persone coinvolte in tale tipo di incidenti che non si adoperino al fine di assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali feriti.
    La norma, per quanto meritoria, incontrerà a mio avviso difficoltà applicative e di interpretazione. Staremo a vedere.
    Riferimento: art. 189 comma 9-bis del C.d.S. così come aggiunto dall’art. 31 comma 2 della l.29.07.2010 n. 120

    ARTICOLO 32 – Modifica all’art. 180 del Codice della Strada, in materia di possesso dei documenti di guida.

    ARTICOLO 33 – Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del Codice della Strada, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.

    La materia è vasta, complessa ed ‘intrecciata’ con norme del codice penale e di procedura penale, e in quanto tale ritengo che la sua trattazione andrebbe oltre le finalità di questa guida.

    ARTICOLO 34 – Modifica all’articolo 191 del Codice della Strada, in materia di attraversamenti pedonali.

    Più rispetto per i pedoni.
    In caso di pedoni che stiano effettuando l’attraversamento della sede stradale sulle apposite strisce, il precedente obbligo di ‘rallentare ed all’occorenza fermarsi’ diventa obbligo di arresto. E’ stato aggiunto l’obbligo di ‘rallentare ed all’occorrenza fermarsi’ nel caso in cui il pedone si accinga ad iniziare l’attraversamento. Resta invariata la sanzione pecuniaria (da € 150 ad € 599) ma aumentano i punti decurtati, che passano da 5 a 8, così come aumentano rispettivamente da 2 a 4 e da 5 a 8 i punti decurtati per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
    Da notare l’inserimento del richiamo all’art. 190 comma 4, che già puniva con una sanzione da € 23 ad € 92 il pedone che indugia senza motivo sulla carreggiata.
    Riferimento: art. 191 comma 1 del C.d.S. così come sostituito dall’art. 34 comma 1 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 35 – Modifiche all’articolo 200 del Codice della Strada, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

    La norma detta disposizioni più analitiche per la redazione dei verbali.

    ARTICOLO 36 – Modifiche all’articolo 201 del Codice della Strada, in materia di notificazione delle violazioni.

    Termini più brevi per la notifica dei verbali di contestazione.
    Il termine per la notifica dei verbali per le violazioni non immediatamente contestate scende da 150 a 90 giorni. Introdotto l’obbligo di notifica, entro 100 giorni, al proprietario del veicolo (obbligato in solido) quando la violazione è stata contestata immediatamente al conducente, ovviamente ove diverso dal proprietario.

    Nuove regole in materia di contestazione differita delle violazioni
    Vengono ampliati i casi in cui è consentita la contestazione successiva dell’illecito senza specificazione, da parte dell’organo accertatore, dei motivi per i quali la stessa non è stata possibile. Tra questi la velocità non commisurata alle condizioni ambientali, di traffico, del veicolo etc. (il ‘famigerato’ art. 141), la circolazione contromano, la violazione della segnaletica stradale (ad es. omettere la precedenza segnalata o passare col rosso).
    Di particolare interesse per noi motociclisti è notare che d’ora in avanti non sarà più necessario essere fermati per essere sanzionati per violazione dell’obbligo di guidare con entrambe le mani sul manubrio, di procedere con entrambe le ruote a terra e di indossare il casco. Il verbale, dunque, potrà arrivare direttamente a casa ‘a sorpresa’, cioè anche quando non ci siamo accorti di essere stati ‘sgamati’ in una delle suddette situazioni.
    Tuttavia la contestazione differita di tali violazioni sarà consentita soltanto se le stesse sono state rilevate attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento (in pratica l’agente sprovvisto di tali dispositivi dovrà contnuare a ‘palettarci’ per contestare l’infrazione).
    Anche in questi nuovi casi, come in quelli già previsti dalla previgente normativa, non sarà necessario che le apparecchiature siano presenziate da agenti di polizia stradale.

    Divieto di affidamento in gestione delle apparecchiature di rilevamento.
    Situazioni importanti, da verificare in caso di ricorso.
    E ‘previsto che tutte le apparecchiature automatiche che non necessitano della presenza degli agenti di p.s. per il loro funzionamento, debbano essere gestite direttamente dagli organi cui gli agenti appartengono. Per quanto riguarda le nuove infrazioni rilevabili ‘in automatico’, i tratti di strada extraurbana sui quali tali apparecchiature potranno essere installate potranno essere individuati solo dal prefetto.
    Riferimento: art. 201 commi 1, 1-bis e 1-ter così come modificati e/o integrati dall’art. 36 della l.29.07.2010 n. 120.

    ARTICOLO 37 – Modifiche agli articoli 202 e 207 del Codice della Strada, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE.

    ARTICOLO 38 – Introduzione dell’articolo 203-bis del C.d.S., in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie.

    ARTICOLO 39 – Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del Codice della Strada, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione.

    Cambiano molte cose, in positivo e in ‘negativo’
    Benchè si tratti di norme tecnico-processuali ad uso e consumo prevalente degli avvocati, non va dimenticato che il ricorso in opposizione avverso i verbali per violazioni del C.d.S. può essere anche proposto dall’interessato in proprio, cioè senza il patrocinio di un difensore.

    Il comma 3 dell’art. 204-bis (quello che prevedeva il versamento di una cauzione per proporre ricorso), già dichiarato incostituzionale sin dal 2004 e dunque sin da allora disapplicato, viene definitivamente cancellato.
    Al suo posto, vengono introdotti un nuovo comma 3 ed i commi 3-bis e 3-ter, i quali introducono le seguenti novità:
    - introdotta la possibilità di comunicare il decreto che fissa l’udienza di comparizione anche a mezzo fax o per via telematica;
    - vengono fissati i termini massimi che devono intercorrere tra la notifica del decreto di fissazione dell’udienza al ricorrente ed ai controinteressati, e la data fissata per l’udienza stessa (non oltre trenta giorni liberi dalla notifica se il luogo della notifica si trova in Italia e non oltre sessanta se si trova all’estero), ma se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, tale termine si riduce a venti giorni;
    - La sospensione dell’esecuzione del provvedimento non potrà più essere concessa con il decreto che fissa l’udienza di comparizione. Il giudice potrà concederla, concorrendo gravi e documentati motivi, solo nella prima udienza, previa audizione delle parti, e l’ordinanza che provvede sulla sospensione diviene impugnabile dinanzi al tribunale.

    Viene introdotto il comma 4-bis che detta regole sulla legittimazione passiva nei giudizi di opposizione. In pratica non dovranno più essere evocati in giudizio i comandi degli organi cui appartengono gli agenti che hanno effettuato la contestazione, ma soltanto gli enti superiori dai quali detti comandi dipendono (prefetture, regioni, province, comuni).
    Si scioglie finalmente un nodo interpretativo che ha creato non pochi problemi nelle aule giudiziarie.

    La sentenza di rigetto del ricorso, immediatamente esecutiva, dovrà imporre il pagamento della somma determinata dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza. La sentenza, sia di accoglimento che di rigetto, dovrà essere trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore.
    Riferimento: articolo 204-bis commi 3, 3-bis, 3-ter, 4-bis, 5, 6 e 9-bis del C.d.S., così come modificati, integrati e/o introdotti dall’art. 39 della l.29.07.2010, n. 120.

    ARTICOLO 40 – Modifiche all’articolo 208 del Codice della Strada, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    ARTICOLO 41 – Introduzione dell’articolo 214-ter del Codice della Strada, in materia di destinazione dei veicoli confiscati.

    ARTICOLO 42 – Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del Codice della Strada, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

    Nasce il permesso provvisorio di guida a seguito di sospensione della patente.
    Entro cinque giorni dal ritiro della patente, a condizione che non si sia causato un incidente, si potrà chiedere al prefetto un permesso provvisorio di guida per determinate fasce orarie, il cui cumulo non deve superale le tre ore al giorno, al fine di utilizzare il proprio veicolo per recarsi al lavoro, a condizione che il luogo di lavoro risulti impssibile o estremamente gravoso da raggiungere con mezzi pubblici. La medesima istanza potrà essere presentata anche dai soggetti diversamente abili il cui veicolo è specificamente adattato alla loro menomazione.
    Il prefetto deve provvedere entro quindici giorni sulla durata della sospensione e sull’istanza di permesso di guida, e in caso di accoglimento di quest’ultima la durata della sospensione è aumentata «di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida».
    Il meccanismo non è chiaro, sembra costruito a mo’ di ‘gatto che si morde la coda’.
    Facciamo un esempio. Tizio subisce la sospensione della patente per 180 giorni, e fa istanza per ottenere il permesso di guida. Supponiamo che abbia bisogno di due ore per andare e tornare dal lavoro. Il prefetto accoglie l’istanza. Calcolando dieci ore a settimana (2 x 5 gg. lavorativi), per 25 settimane (pari a 175 giorni di calendario), fanno in totale 250 ore.
    In base alla formulazione testuale della norma («…il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore…»), la durata della sospensione dovrebbe essere aumentata di ben 500 giorni (!!).
    Ci si chiede come dovrebbe recarsi Tizio al lavoro durante questi ulteriori 500 giorni, forse c’è qualcosa da rivedere.

    Durata della sospensione aumentata per i neo-patentati
    Nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, il periodo di sospensione della patente verrà aumentato di un terzo alla prima violazione e verrà raddoppiato per le violazioni successive. Se nei primi tre anni si commette una violazione per la quale la patente viene sospesa per più di tre mesi (compresi gli aumenti di cui innanzi), il periodo di ‘monitoraggio’ si estenderà a cinque anni.
    I medesimi aumenti si applicano anche ai titolari della sola patente A, e se la patente B viene conseguita successivamente, i periodi di ‘monitoraggio’ riprenderanno a decorrere dalla data di conseguimento di quest’ultima (in pratica il ‘monitoraggio’ per la patente A non è cumulabile con quello per la patente B).
    Riferimento: articoli 218 commi 2, 3, 4 e 6, e 218-bis del Codice della Strada, così come rispettivamente modificato e introdotto dall’art. 42 della l.29.07.2010, n. 120.

    ARTICOLO 43 – Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del Codice della Strada, in materia di revoca e ritiro della patente di guida.

    Raddoppia il ‘no-drive time’ in caso di revoca della patente
    Il periodo di tempo durante il quale non sarà possibile conseguire una nuova patente in caso di revoca della stessa, aumenta da un anno a due.
    Qualora la patente sia stata revocata per guida sotto l’effetto dell’alcool o di sostanze stupefacenti, la nuova patente non potrà essere conseguita prima di tre anni.
    Non solo, ma l’accertamento a carico dei conducenti di mezzi pesanti della guida sotto l’influenza dell’alcool con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, costituirà giusta causa di licenziamento.

    Viene altresì aumentato da uno ad un massimo di tre anni il periodo di sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto in tutti i casi, costituenti reato, in cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente (vale a dire essenzialmente nei casi di sinistro stradale che ha causato lesioni o morte).

    In vigore dal 30.07.2010.

    Riferimento: articoli 219 commi 3-bis. 3-ter e 3-quater, articolo 219-bis comma 1, articolo 222 comma 1, articolo 223 e articolo 130-bis Codice della Strada, così come modificati, integrati, sostituiti o abrogati dall’articolo 43 della l.29.07.2010, n. 120.

    ARTICOLO 44 – Introduzione dell’art. 224-ter del Codice della Strada, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo amministrativo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative.

    Il nuovo articolo detta norme di procedura per quanto riguarda i procedimenti di confisca e fermo amministrativo dei veicoli.
    Viene altresì disposto che, salvo il caso di confisca definitiva, vengano restituiti ai proprietari, previo pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia, i ciclomotori alterati, quelli utilizzati per viaggiare in due nei casi in cui non è consentito, ovvero quelli alla guida dei quali è stata accertata la guida senza casco, limitatamente alle infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della l.24.11.2006, n.286.
    Riferimento: articolo 224-ter del Codice della Strada, così come introdotto dall’articolo 44 della l.29.07.2010, n.120.

    ARTICOLO 45 – Modifica all’articolo 230 del Codice della Strada, in materia di educazione stradale.

    ARTICOLO 46 – Istituzione del Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale.

    ARTICOLO 47 – Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade.

    Guard-rail di sicurezza per i motociclisti: un’altra occasione perduta.
    Si prevede soltanto, in maniera decisamente aspecifica, che gli enti proprietari provvedano, sulle strade a più elevato tasso di incidentalità, ad interventi «di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.»
    Le tipologie degli interventi, da determinarsi a mezzo di decreto ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono indicate, con riferimento alle barriere, soltanto in una insufficiente «sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate.».
    Non ci siamo.

    ARTICOLO 48 – Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale.

    ARTICOLO 49 – Introduzione del casco elettronico e della “scatola nera”

    Calma. Parlare di “introduzione”, almeno nel senso legislativo del termine, appare quanto meno frettoloso, dal momento che la norma si limita a dire che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti «può» emanare direttive al fine di prevedere l’uso, in via sperimentale, del casco protettivo elettronico per i conducenti ed eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, e di una “scatola nera” (dunque una sorta di ‘DDR’ – Drive Data Recorder) per i veicoli per la guida dei quali è richiesta la patente C, D o E.
    Per quanto riguarda il casco elettronico, pare (dal momento che la norma non precisa a cosa dovrebbe servire) che dovrebbe trattarsi di un casco contenente un dispositivo che lancia un segnale automatico di soccorso in caso di incidente.
    Ci vorrà tempo.

    ARTICOLO 50 – Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcooliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o piscotrope per chi esercita attività di autotrasporto.

    ARTICOLO 51 – Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore.

    ARTICOLO 52 – Introduzione dell’articolo 46-bis e modifica all’articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria.

    ARTICOLO 53 – Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool.

    Nelle aree di servizio autostradali è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche e, dalle 22:00 alle 6:00, è vietata anche la loro vendita per asporto.
    Niente somministrazione di bevande alcoliche dalle 2:00 alle 6:00.
    Riferimento: articolo 14 della legge 30 marzo 2008, n. 125, così come sostituito dall’articolo 53 della l.29.07.2010, n. 120.

    ARTICOLO 54 – Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne.

    I locali pubblici muniti di licenza per gli alcolici non potranno somministrare né vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3:00 alle 6:00. Per le discoteche tale divieto scatta dalla data di entrata in vigore della legge, per gli altri locali decorsi tre mesi.
    Gli esercizi di vicinato* non potranno vendere per asporto le bevande alcoliche e superalcoliche dalle 24:00 alle 6:00, tranne che nella notte di Capodanno e in quella tra il 15 e il 16 agosto.
    Oltre alle già previste tabelle illustrative di sintomi ed effetti delle bevande alcoliche e superalcoliche, i locali che proseguono la loro apertura dopo la mezzanotte dovranno inoltre dotarsi di un etilometro da mettere a disposizione dei clienti.
    La somministrazione di bevande alcoliche durante feste di intrattenimento presso gli stabilimenti balneari è consentita soltanto dalle 17:00 alle 20:00.

    * Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie non superiore a 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e quelli di superficie non superiore a 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti.

    [Riferimento: articolo 6 commi 2 e 3 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, così come sostituiti dall’articolo 54 della l.29.07.2010, n. 120.

    ARTICOLO 55- Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli.

    ARTICOLO 56 – Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale.

    ARTICOLO 57 – Misure alternative alla pena detentiva.

    Viene introdotta la possibilità di convertire, su istanza dell’interessato, la misura detentiva dell’arresto, nei casi previsti dal Codice della Strada, con quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali, preferibilmente nel settore dell’assistenza a vittime di incidenti stradali ed alle loro famiglie.

    ARTICOLO 58 – Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giufno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide.

    Sui contrassegni rilasciati agli invalidi per consentire loro la circolazione e la sosta, non potranno essere presenti diciture che consentano di risalire all’identità del titolare.

    ARTICOLO 59 – Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente.

    Previsto un permesso provvisorio di guida che verrà rilasciato direttamente dagli uffici della motorizzazione civile in favore di chi si deve sottoporre alla visita medica per il rinnovo della patente; il permesso avrà validità fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

    ARTICOLO 60 – Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi.

    Un decreto interministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà definire le caratteristiche di dispositivi destinati a «visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.»

    ARTICOLO 61 – Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali.

    L’accertamento delle violazioni al Codice della Strada da parte degli enti locali sarà consentito soltanto a mezzo di apparecchiature di proprietà degli stessi, ovvero acquisite in leasing o in noleggio a canone fisso (dunque niente più contratti con condivisione degli ‘utili’ tra ente locale e soggetto proprietario dell’apparecchio), e dovranno essere utilizzate esclusivamente da personale appartenente alla polizia locale.

    Fine

  2. #2
    FazerItaliano Andante L'avatar di paxemax
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    Grazie per il riepilogo. Al telegiornale ho sentito parlare di sanzioni di migliaia di euro per il superamento dei limiti di velocità. Se non ricordo male fino a 2000 euro entro 40 km/h e fino a 4000 oltre i 60 km/h. Mi sembra follia pura, spero si siano sbagliati. Se non sbaglio entra in vigore anche il seggiolino per i bambini fino a 12 anni, altra cagata pazzesca, mentre, alla faccia della sicurezza rimane legale il casco jet.
    Max

  3. #3
    Tesoriere Club L'avatar di Brividoblu
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  4. #4
    Smilla
    Guest

    Re: CODICE DELLA STRADA 08/2010: LE NOVITA'

    Bravo Italianblu. Grazie di avermi preceduto.

    Citazione Originariamente Scritto da Italianblu

    Addio adesivo sulla carta di circolazione.
    D’ora in avanti, quando un veicolo passa di mano, la MCTC non rilascerà più la famosa ‘striscetta’ da adesivare sulla carta di circolazione ma una carta di circolazione completamente nuova. Quella vecchia verrà ritirata dall’agenzia all’atto dell’affidamento dell’incarico.
    Riferimento: art. 94 comma 2 del C.d.S. così come modificato dall’art. 11 comma 1 del Ddl.
    Aggiunggerei che invece per i cambi di residenza continua come prima, con l'adesivo.

    Cambiano anche gli articoli:
    - 152: con l'obbligo luci in centro abitato per tutti i ciclomotori e motoveicoli.
    - 158: divieti di sosta vari - alcune sanzioni sono diminuite se trattasi di ciclomotori o motoveicoli a due ruote (motocicli).
    - 176: l'inversione o contromano in autostrada: revoca patente in toto.

    Per la depenalizzazione della prima fascia della guida in stato di ebbrezza lascio la parola all'avvocato.

  5. #5
    Gilles
    Guest
    Stamattina alla radio ho sentito parlare di "casco elettronico" per i motociclisti
    Cazz'è??

  6. #6
    FazerItaliano Lesto L'avatar di Italianblu
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    Grazie a tutti.
    Mi scuso per la questione dell'adesivo per i cambi di residenza, l'avevo individuata ma poi in effetti non l'ho scritta.
    Ora ho provveduto.

    Alle altre domande non rispondo nel topic perchè l'illustrazione delle novità non si esaurisce certo qui.......... non credo potrò completare tutto - mediante ampliamento del post di apertura - prima di 3-4 giorni (Smilla........dammi il tempo di arrivarci )

    Anticipo comunque che la questione dei seggiolini sulle moto è caduta, così come l'inasprimento delle sanzioni per l'eccesso di velocità c'è stato, ma riportato in maniera erronea e sensazionalistica dalla stampa.

  7. #7
    FazerItaliano Novizio L'avatar di CBerrina
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    Citazione Originariamente Scritto da paxemax
    Se non sbaglio entra in vigore anche il seggiolino per i bambini fino a 12 anni, altra cagata pazzesca
    perchè dici che è una cagata? a me fà un po' paura vedere quei bimbi attaccati alla giacca del pilota e con i piedini penzoloni. Ne ho visto un modello, certo non è bello da vedere, ma per la sicurezza dei figli io me ne fregherei dell'estetica...
    "scorere ma non correre" (GSSS-Manuelzeta)

  8. #8
    FazerItaliano Andante
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    Citazione Originariamente Scritto da CBerrina
    Citazione Originariamente Scritto da paxemax
    Se non sbaglio entra in vigore anche il seggiolino per i bambini fino a 12 anni, altra cagata pazzesca
    perchè dici che è una cagata? a me fà un po' paura vedere quei bimbi attaccati alla giacca del pilota e con i piedini penzoloni. Ne ho visto un modello, certo non è bello da vedere, ma per la sicurezza dei figli io me ne fregherei dell'estetica...
    Io invece un figlio su un seggiolino solidale ad una moto che striscia per terra non lo porterei mai... non la vedo una cosa "sicura"
    Salvatore
    Fazer 600 Blu '03 "Alice" Battezzata così perchè ogni volta ti porta dietro lo specchio...
    Aprilia RST Futura "Event Horizon"

  9. #9
    FazerItaliano Lesto L'avatar di Italianblu
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    Citazione Originariamente Scritto da paroale
    alleluia
    allora non hai capito paro.

    Questa norma è in pratica una mera dichiarazione di intenti.
    Prima che possa divenire realtà (e non è neanche detto che lo divenga mai) ci vorrà molto tempo
    Se noti, ho scritto che il riferimento è l'art. 22 del Ddl, ma non anche che tale articolo modifica, sostituisce o integra una norma già esistente.
    Questo, in tecnica legislativa, significa appunto che si prevede una certa cosa, ma soltanto come possibilità astratta e futura.

    Per il momento possiamo solo accontentarci del fatto che almeno se ne sono accorti.

    Tardi, come al solito.

  10. #10
    Segretario Club L'avatar di bieddu
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    Grazie caro, preciso e puntuale!!!

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