MartePower
22/11/2004, 23:15
Siccome quel genio di mio padre ha preso un velox sulla salaria, meno male che la fa' fa una vita :twisted: , con il camion intestato alla società del quale sono rappresentante... vediamo un po'.
Visto il verbale e visto che era una stada dichiarata pericolosa: me la prendo in quel posto e non si può fare ricorso.
Per i punti posso decidere:
- dichiaro mio padre e gli tolgono 2 punti
- non dichiaro nessuno e mi fanno la multa art. 180 di 340€
Sul foglio di dichiarazione ho 4 voci
1. dichiaro di essere autore
2. sono rappresentante legale
3. l'autore è .....
4. altro
Se dichiaro la 2 e basta? :roll:
mi son letto questo
http://www.piemmenews.it/cds/manuale_patente_a_punti.pdf
Fonte AUA (associazione utenti automobilisti)
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida – al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità (non obbligo) di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentono comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 del Codice della Strada (da un minimo di 343,35 euro ad un massimo di 1.376,55 euro). Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l’art. 126 bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle sanzioni previsto dall’art. 180 c. 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente. Il Ministero degli interni, come sopra riportato, fornisce la seguente interpretazione conclusiva: - la sottrazione del punteggio può essere effettuata dalla patente del proprietario del veicolo solo nel caso in cui questi sia una persona fisica, precisando inoltre che nei suoi confronti non si può procedere all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 180 comma 8 CdS (da Euro 343,35 a 1.376,55). - Viceversa, quando il veicolo è intestato ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato. Nel caso in cui questi non ottemperi alla richiesta ovvero fornisca dati che non consentano l’individuazione del conducente, a suo carico si applica la sola sanzione amministrativa (da Euro 343,35 a 1.376,55), ma non la sottrazione di punti dalla patente di guida.
Visto il verbale e visto che era una stada dichiarata pericolosa: me la prendo in quel posto e non si può fare ricorso.
Per i punti posso decidere:
- dichiaro mio padre e gli tolgono 2 punti
- non dichiaro nessuno e mi fanno la multa art. 180 di 340€
Sul foglio di dichiarazione ho 4 voci
1. dichiaro di essere autore
2. sono rappresentante legale
3. l'autore è .....
4. altro
Se dichiaro la 2 e basta? :roll:
mi son letto questo
http://www.piemmenews.it/cds/manuale_patente_a_punti.pdf
Fonte AUA (associazione utenti automobilisti)
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida – al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità (non obbligo) di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentono comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 del Codice della Strada (da un minimo di 343,35 euro ad un massimo di 1.376,55 euro). Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l’art. 126 bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle sanzioni previsto dall’art. 180 c. 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente. Il Ministero degli interni, come sopra riportato, fornisce la seguente interpretazione conclusiva: - la sottrazione del punteggio può essere effettuata dalla patente del proprietario del veicolo solo nel caso in cui questi sia una persona fisica, precisando inoltre che nei suoi confronti non si può procedere all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 180 comma 8 CdS (da Euro 343,35 a 1.376,55). - Viceversa, quando il veicolo è intestato ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato. Nel caso in cui questi non ottemperi alla richiesta ovvero fornisca dati che non consentano l’individuazione del conducente, a suo carico si applica la sola sanzione amministrativa (da Euro 343,35 a 1.376,55), ma non la sottrazione di punti dalla patente di guida.