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Visualizza Versione Completa : Pago doppio?



Angelo
25/05/2005, 12:24
:cry: :cry: :cry:
Mi ha beccato l'autovelox.
Faccio ricorso al pretore.
Non ricevo risposta entro 60 giorni che mi permettono di pagare 150 euro.
Dopo i 60 giorni ricevo la risposta "RICORSO BOCCIATO".
Devo pagare 300 euro o sempre 150 visto che ero in attesa del giudizio?
Se dovessi pagarne 300, mi conviene pagare ora e se vinco chiedere il rimborso?
Grazie

MartePower
25/05/2005, 12:27
Se dovessi pagarne 300, mi conviene pagare ora e se vinco chiedere il rimborso?
non devi pagare prima se fai ricorso, questo so :roll:

Mr. Orange
25/05/2005, 14:15
Di solito, se viene rigettato il ricorso da parte del Prefetto, la sanzione viene raddoppiata escluse le spese di notifica ed accertamento.
Es : sanzione € 33.60, spese di accertamento e notifica € 10.65 totale € 44.25.
Se fai ricorso e ti viene rigettato dovresti pagare 33.60+33.60+10.65 ovvero €77.85.
Mentre se fai ricorso al G.diP. di solito, conferma solo la sanzione senza il raddoppio.
Ciao

Vaverik
25/05/2005, 17:05
Di solito, se viene rigettato il ricorso da parte del Prefetto, la sanzione viene raddoppiata escluse le spese di notifica ed accertamento.
Es : sanzione € 33.60, spese di accertamento e notifica € 10.65 totale € 44.25.
Se fai ricorso e ti viene rigettato dovresti pagare 33.60+33.60+10.65 ovvero €77.85.
Mentre se fai ricorso al G.diP. di solito, conferma solo la sanzione senza il raddoppio.
Ciao

angelo si riferiva al fatto di pagare la multa raddoppiata cioè 151,00 +151,00 = 302,0


Dobbiamo fare ricorso al pretore e poi algiudice di pace o possiamo farlo direttamente al g.di pace?
Non abbiamo chiare le idee, le risposte sono contrastanti.

non c'è nessunao che ci può dire esattamnte come fare se ci sono articoli di legge da citare come si compila il ricorso ecc.

insomma INFORMAZIONI :wink: :wink:

grazie

Lindt
26/05/2005, 15:20
[quote=Mr. Orange]Di solito, se viene rigettato il angelo si riferiva al fatto di pagare la multa raddoppiata cioè 151,00 +151,00 = 302,0


Dobbiamo fare ricorso al pretore e poi algiudice di pace o possiamo farlo direttamente al g.di pace?
Non abbiamo chiare le idee, le risposte sono contrastanti.

non c'è nessunao che ci può dire esattamnte come fare se ci sono articoli di legge da citare come si compila il ricorso ecc.

insomma INFORMAZIONI :wink: :wink:

grazie

Cercherò di risponderti nel modo più semplice possibile.
Le possibilità di ricorso ad una sanzione ammnistrativa sono due, alternative tra loro: 1) ricorso al prefetto 2) ricorso al Giudice di pace
entrambi si possono fare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
la normativa di riferimento per il ricorso al prefetto è quella degli artt. 203 e 204 del Codice della Strada. Sintetizzando il prefetto, ricevuto il ricorso, ha 30 gg per trasmetterlo all'organo accertatore; questo a sua volta ha 60 giorni per trasmettere al prefetto gli atti e la documentazione. Da quando il prefetto riceve gli atti, decorrono i 120 giorni entro i quali DEVE pronunciarsi. Se rigetta il ricorso, ingiunge con ordinanza il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione. Se lo accoglie, provvede all'archiviazione. Se non risponde entro i 120 giorni il ricorso si ha per accolto.
Contro l'ordinanza prefettizia di rigetto del ricorso, si può ricorrere, entro 30 GIORNI, al Giudice di Pace ai sensi della Legge 689/1981.

ALTERNATIVAMENTE, si può ricorrere direttamente al giudice di pace del luogo, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla violazione.
Dovete valutare quale iter sia per voi più conveniente: il ricorso al prefetto di solito viene accolto solo per palesi vizi di legittimità del verbale di accertamento o per evidenti violazioni di legge da parte degli agenti; però, nei grandi centri urbani (Roma e Napoli su tutti) c'è la concreta possibilità che il prefetto non si pronunci entro i 120 giorni, di modo che il ricorso si avrebbe per accolto.
Il Giudice di Pace può conoscere anche il merito della questione, potete indicare dei testimoni o dimostrare altri fatti incompatibili con quanto riportato nel verbale.
Però se il giudice competente è lontano dalla vostra residenza la cosa si fa un po' scomoda: le comunicazioni che vi riguardano vengono infatti depositate in cancelleria, e poi dovete essere personalmente presenti alle udienze (a meno che non vi avvalete di un avvocato), pena l'inammissibilità del ricorso.
In bocca al lupo

Smilla
26/05/2005, 22:46
In parole povere, aggiungerei anche che, in base alla stessa Legge 689/81, non è che si paga il doppio della sanzione. Infatti è previsto che per tutte le sanzioni si paghi il doppio del minimo od il terzo del massimo, a secondo di a secondo di quello che è + favorevole al trasgressore. E' per questo che in una violazione nella parte riservata alla sanzione pecuniaria c'è scritto "da euro tot a euro tot".
Per il codice della strada si continua invece a pagare solo il minimo edittale (quello che chiamiamo in "misura ridotta"), come stabilito da legge precedente alla 689 (non mi fiondo nei dettagli! :wink: ) purché si paghi entro 60 giorni dalla notifica della violazione:
- se contestata immediatamente, dal giorno del fatto stesso ovvero il primo giorno è il giorno in cui siete stati insomma beccati. :oops: :P
- se successivamente notificata dal giorno del ritiro dell'atto giudiziario in posta.
E' utile sapere che l'atto giudiziario viene depositato in posta per 90 giorni. Se al termine di questo tempo, nessuno viene a ritirare l'atto, lo stesso è considerato notificato e rispedito al mittente. E partono i 60 giorni x il pagamento dal 90° giorno della giacenza del plico presso l'ufficio postale.
Ricordo anche che il pagamento della sanzione ad una violazione amministrativa estingue la procedura. Una volta pagata, non si può più fare ricorso. :roll: :mrgreen:
Sono stata spiegata? :oops: :roll: 8)

Angelo
26/05/2005, 23:31
Ok
grazie a tutti
:cry: