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Visualizza Versione Completa : Misure urgenti in materia di guida veicoli e patente punti



Smilla
22/09/2005, 10:51
Pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Valido da oggi (22/09/2005).


DECRETO LEGGE 21 settembre 2005, n. 184.

Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;


EMANA


il seguente decreto-legge:


Art. 1.
1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del
1992», sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.


Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 2005


CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

digitalboy
22/09/2005, 15:22
Smilla.

Si può ipotizzare come giustificato e documentato motivo una dichiarazione dove è scritto che si era in molti in auto e non ci si ricorda chi guidasse nel momento in cui è stata rilevata l'infrazione?

Grazie e lampsssssss

MartePower
22/09/2005, 15:25
Quindi se tizio non lo hanno fermato, ma ha dichiarato di essere lui? :roll:

Smilla
22/09/2005, 15:41
Se il tipo ha dichiarato, basta. Si è visto decurtare i punti e non ha pagato la sanzione "dimenticanza". :roll:
Dichiararsi colpevole potrebbe essere conveniente per sanzioni fino a 5/6 punti. Oltre... tipo 10 punti... è la tasca di ognuno che dirà. Cosa che è odioso: chi ha soldi paga, chi non ha viene pesantemente sanzionato.
Però... come al solito... siamo sempre in attesa di qualche miracolosa circolare del ministero. :?
Il problema era per chi non aveva dichiarato e si è visto decurtare i punti perché proprietario del mezzo, cosa dopo riconosciuta come anticostituzionale.
Quanto alle dichiarazione tipo "non mi ricordo chi guidava", si paga la sanzione "dimenticanza" e basta. Così credo di aver capito.
Poi, se siete in 5 in famiglia, 50 euro a testa... :roll: e nessun punto. :mrgreen:

Nota: se uno non è stato fermato perché scappato, le sanzioni sono ben altre! E decide il prefetto. :twisted: :twisted: :twisted:

digitalboy
27/09/2005, 20:49
No si dichiara di essere in più di uno in vettura e non ci si ricorda chi guidasse il mezzo.

Se ci sono più persone disposte a firmare una dichiarazione di questo tipo non vedo come potrebbero provare il contrario. Sempre che venga considerato un motivo giustificato e documentato.

vir28
27/09/2005, 20:57
Cosa che è odioso: chi ha soldi paga, chi non ha viene pesantemente sanzionato.


Ma questo avveniva anche prima dei punti... :evil:
Mi sembra più probabile però che io "non ricordi" a chi presto la mia punto, che un divo a caso che non si ricorda a chi ha prestato la sua ferrari... :wink: