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Visualizza Versione Completa : [Confisca] La solita storia italiana..passa la linea morbida



Tiziano11
28/09/2005, 11:59
Guardate il link sotto:

http://www.tgcom.it/cronaca/articoli/articolo277163.shtml

Vaverik
28/09/2005, 12:09
Guardate il link sotto:

http://www.tgcom.it/cronaca/articoli/articolo277163.shtml

morbida!!!


se ti sequestrano la moto dopo tre mesi di fermo amministrativo vedi quanto ti costa aggiungici trasporto e multa e vai .......... :?

cocis18
28/09/2005, 12:11
Nuove modifiche articolo 168

Dopo varie discussionei, pare che il governo sti studiando un decreto per la modifica dell'articolo 168 (quello della confisca moto per intenderci).
A quanto trapela rimarrà la confisca per chi guida senza casco (personalmente ritengo un idiota chi gira senza casco... ma non capisco perè, allora, a un automobilista senza cinture non confischino la macchina...), per chi trasporta + persone rispetto a quanto omologato per il mezzo e OVVIAMENTE PER LA GUIDA PERCOLOSA!
Ora io mi/vi chiedo: chi giudica la guida pericolosa? I tutori dell'ordine ovvio... ma se usano sta multa per ogni minchiata gli passi per la testa!!!! Ma sian fuori??? Se cado e ben che vada non mi faccio nulla, rischio la confisca perchè, come spesso accade, verrò multato per guida pericolosa...
A dimenticavo.... Per gli altri "REATI" (guida senza mani, trasporto animali ecc.) dovrebbero inasprire sia multe sia il periodo di sequestro del mezzo....

Come diceva Elio.... EVVIVA L'ITALIE, EVVIVA LA BULGARIA!


SEMPRE A CACCIA DI VOTI EHH.....

erman67
28/09/2005, 13:53
Nel cds non troverai la definizione "guida pericolosa".
Normalmente la "guida pericolosa" è legata all'art. 141 del cds che riguarda la velocità da mantenere alla guida di un veicolo.
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Art. 141. Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76. (1)
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 20,77 a euro 85,26.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.
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Io credo che per "guida pericolosa" nell'articolo facciano riferimento al procedere con la ruota anteriore sollevata che era una delle ipotesi previste dall'art. 170 la cui violazione comporta la confisca.

Sarà una linea morbida, comunque ritengo che la confisca sarà sempre una sanzione sproporzionata e non giustificata. Soprattutto non giustificato se violazioni analoghe sono commesse utilizzando l'autovettura senza la previsione della confisca.

Smilla
28/09/2005, 14:07
Nel cds non troverai la definizione "guida pericolosa".

Già... nun c'è più! :roll:

alecili
28/09/2005, 14:31
Ma quanti soldi stiamo gettando a mettere pezze a questo benedetto codice della strada...e quanti ancora ne dovremmo perdere grazie alle geniali intuizioni di BOBBIO SUPERSTAR?! :evil:

Resto sempre del parere che in merito dovrebbe intervenire la Corte Costituzionale e guadagnarsi la pagnotta, decidendo in proposito! :evil: :evil: :evil:

MartePower
28/09/2005, 14:43
parliamone in una sola discussione
https://www.fazeritalia.it/fazerforum/viewtopic.php?t=15651&highlight=