PDA

Visualizza Versione Completa : CdS e finanziaria 2007: ancora cambiamenti.



Smilla
04/10/2006, 13:26
(TRATTO DALLA GU N. 230 DEL 3-10-2006)

DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007

MODIFICHE IMPORTANTI ALLA PATENTE A PUNTI (ARTICOLO 126 BIS) ED ALLA NORMATIVA SUI CICLOMOTORI (ARTICOLO 97 CDS ED ARTICOLO 170 CDS).

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262

(omissis)

Articolo 44

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni – Nuovo Codice della strada)

1. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente:
“La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.”;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente:
“Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.”.


2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.


3. All’articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: “il certificato di circolazione” sono inserite le seguenti: “, quando previsto,”;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:
“ 14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

4. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.”.

Disabitato
04/10/2006, 15:14
non ci ho capito nulla...

Lupo Alberto
04/10/2006, 15:30
Ho capito bene? :?:

- è obbligatorio dire chi era alla guida (sennò paghi fino a 1000 euro);
- restituiscono i punti tolti in passato al proprietario se non si sa chi guidava;
- il resto riguarda solo i ciclomotori.

E' così? :?:

Gilles
04/10/2006, 15:30
non ci ho capito nulla...
Io ci ho bruciato metà dei neuroni disponibili :oops: (grazie Smilla :mrgreen: ) e ho capito quanto segue:
1- Qualora il conducente non sia identificato il proprietario dell'auto è tenuto a comunicare chi era alla guida pena una sanzione da 250 a 1000 €
2- Vengono restituiti i punti detratti in passato al proprietario del veicolo quando non era identificato il conducente
3 e 4- A parte che c'è la possibilità per gli organi di polizia che confiscano il ciclomotore di utilizzarlo per i compiti istituzionali, non ci ho capito più nulla :oops:

Smilla
04/10/2006, 22:16
Ho capito bene? :?:

- è obbligatorio dire chi era alla guida (sennò paghi fino a 1000 euro);
- restituiscono i punti tolti in passato al proprietario se non si sa chi guidava;
- il resto riguarda solo i ciclomotori.

E' così? :?:

Più o meno.

Non dire chi era alla guida adesso costa meno: 250 euro (si applica sempre il minimo edittale salvo disposizioni speciali).

Invece l'articolo 170 riguarda i veicoli a motore a due ruote, quindi anche i motociclisti.

Se io fossi Motorana, direi che adesso la modifica dell’articolo 170 permette uno scaccolamento sicuro del naso alla guida della moto, rischiando solo il fermo amministrativo di 60 gg. :shock: Uno solo, perché il secondo porta il fermo a 90 gg. :?
Però per farlo dovete indossare il casco, perché l’articolo 171 non è stato modificato.
Ma io non sono Motorana...
:roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :happy_001:

Smilla
04/10/2006, 22:18
Ma nn sono letture leggere :wink:


E pensa che tutti i giorni devo leggere questa roba, io, che ho la laurea in letteratura francese... :cry:

Superpippo
04/10/2006, 22:30
Se io fossi Motorana, direi che adesso la modifica dell’articolo 170 permette uno scaccolamento sicuro del naso alla guida della moto, rischiando solo il fermo amministrativo di 60 gg. :shock: Uno solo, perché il secondo porta il fermo a 90 gg. :?
Però per farlo dovete indossare il casco, perché l’articolo 171 non è stato modificato.
Ma io non sono Motorana...
:roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :happy_001:

:happy_001: :happy_001: :happy_001: grande Smilla!!! 8)

Babbà
08/11/2006, 10:15
Smilla e per le impennate? confiscano ancora se uno impenna?

Plaza
08/11/2006, 10:40
Smilla, se ho capito bene in caso si commetta una violazione al cds e le autorità chiedano chi era alla guida(perchè non ti hanno fermato subito) e tu non dici nulla... fanno pagare al proprietario 250,00 euro? :evil:

e la multa....????


priam se non dicevi nulla si raddoppiava la multa :roll:

PS
Esempio. ma se la mia multa è divieto di sosta, oggi mi costa di più....(mom penso che la doppia fila venga 125,00 euro)

sky69
08/11/2006, 11:39
e il termine per dichiarare chi era alla guida passa da 30 a 60 giorni

Plaza
08/11/2006, 12:22
Non sarebbe male che Smilla ci facesse un bel resoconto con l'attuale normativa del CDS, poi appena la vediamo gli offriamo da bere :wink:

Smilla
08/11/2006, 15:55
Non sarebbe male che Smilla ci facesse un bel resoconto con l'attuale normativa del CDS,

:shock: :shock: :shock: :shock:
Non so nemmeno io dove mettere le mani. Quasi quasi mi trasferisco all'ufficio annonaria. :mrgreen:
I verbali sono anche più interessanti... :twisted:




poi appena la vediamo gli offriamo da bere :wink:

Non posso, sono in allattamento. :cry:

Babbà
08/11/2006, 16:20
meglio, così il pupo si abitua :twisted:

Italianblu
09/11/2006, 18:44
E' vero, ora non dichiarare chi era alla guida costa meno, ma va precisato che la norma in questione non può imporre al proprietario del veicolo l'obbligo di ricordare chi fosse alla guida il giorno dell'infrazione, quindi ciò che la norma al massimo può sanzionare è il comportamento omissivo del proprietario che non comunica la dichiarazione nei termini, ma nessuna sanzione può essere irrogata se la dichiarazione viene fatta dicendo che non ci si ricorda chi guidava il veicolo.

Non lo dico io, l'hanno detto diversi giudici di pace che hanno accolto il ricorso di proprietari di veicoli sanzionati ai sensi del suddetto art. 126-bis del D.Lgs. 285/1992, cioè che avevano fatto la dichiarazione ma avevano detto di non ricordare chi fosse alla guida. :wink:

Una di queste sentenze la potete trovare qui:
http://www.studiumfori.it/visallex.php?id=1945

erman67
11/11/2006, 10:39
Se io fossi Motorana, direi che adesso la modifica dell’articolo 170 permette uno scaccolamento sicuro del naso alla guida della moto, rischiando solo il fermo amministrativo di 60 gg. :shock: Uno solo, perché il secondo porta il fermo a 90 gg. :?
Però per farlo dovete indossare il casco, perché l’articolo 171 non è stato modificato.


Il problema è che non è stato modificato l'art. 214, in particolare non è stato modificato il comma 2-sexies, che se rimarrà in vigore così com'è comporterà comunque la confisca.
Dovrebbero, in sede di conversione del decreto legge, eliminare la previsione di quel comma.

ciao

Fabione68
11/11/2006, 12:53
Non ho trovato il comma 2-sexies dell'articolo 214. credo ti riferissi a questo. :wink:


Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonchè la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili“;

erman67
13/11/2006, 22:15
Sì, è l'art. 213

ciao

p.s. io ho avuto la cagiva sxt 125 ... bianca ... se per padova hai visto qualcuno con quella moto che girava spesso su di una ruota sola ... ero io :twisted:

Jinx
25/02/2007, 22:04
confermo che l'art. 213 comma 2-sexies FINALMENTE recita così:
E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Purtroppo la legge non è retroattiva e manca una norma transitoria che riaffidi le moto sequestrate con la vecchia 213 ai legittimi proprietari.

Ve lo dice uno che ha la sua anima ferma e impolverata dal lontano e maledettissimo 17 agosto 2006.

:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Maxim
25/02/2007, 23:47
Purtroppo la legge non è retroattiva e manca una norma transitoria che riaffidi le moto sequestrate con la vecchia 213 ai legittimi proprietari.

Ve lo dice uno che ha la sua anima ferma e impolverata dal lontano e maledettissimo 17 agosto 2006.

:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Consiglio:

chiedi alla Prefettura il decreto di confisca... sempre che non ti sia gia arrivato.

Appena hai il decreto in mano fai subito ricorso al Giudice di Pace compentente chiedendo l'annullamento del decreto di confisca perchè è subentrata una norma più favorevole per il cittadino... solitamente viene archiviato il decreto di confisca e la contestuale restituzione del mezzo.

P.S. scusa ma quando ti sei fatto sequestrare la moto non hai chiesto l'affidamento in custodia???

Se non lo hai chiesto mi sa che ti convieve non fare nulla perchè chissa quanto ti costa di spese di garage!!!

Jinx
26/02/2007, 00:53
L'affidamento in custodia lo si può richiedere dopo 30gg di sequestro, cosa che ovviamente ho fatto.
Ho fatto ricorso al GdP entro 60gg e sto ancora aspettando la sua sentenza!! purtroppo la giustizia in italia fa 1 passo avanti e 2 indietro.
Ho chiesto chiarimenti alla prefettura ma loro ne sanno meno di me, non possono fare nulla per adesso e aspettano una circolare ministeriale o una legge transitoria che non arriverà mai.
Mi trovo in una situazione di stallo... sapete se qualcuno è riuscito a venir fuori da quest'incubo?? L'estate si avvicina e io sto ancora a piedi
:evil: