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Visualizza Versione Completa : art 213 e confisca



Jinx
28/02/2007, 16:41
Un saluto a tutti voi, fratelli. Spero perdonerete il mio ritardo nel presentarmi ma speravo di farlo in maniera trionfale piuttosto che in questo modo.
Eh si, perchè speravo di poter tornare in sella alla mia moto e unirmi al vostro stupendo gruppo di appassionati fazer.
In breve, nell'agosto mi è stata ingiustamente sequestrata la moto per guida senza casco [stupido lo so, ma avevo solo 20 minuti per lavarla e camminavo a 30k/h] e benchè a novembre la finanziaria 2007 abbia cambiato la legge 213 del codice della strada eliminando di fatto la confisca, mi trovo ancora in bilico, poichè non esiste ancora una norma "transitoria" che regoli tutti i casi antecedenti a tale data.
La tragedia però si è compiuta pochi giorni fa. Avendo fatto ricorso al Giudice di Pace ad ottobre, adducendo ai principi di anticostituzionalità e spoporzione tra infrazione e pena pochi giorni fa c'è stata la prima udienza: ebbene ha rinviato la sentenza a luglio!! a causa di una sorta di "vuoto legislativo" in materia.
Essendomi già bruciata metà della scorsa estate, vorrei evitare di bruciarmi anche metà di questa.

Veniamo quindi allo scopo di questo messaggio. Vorrei che mi deste dei consigli sul da farsi da un punto di vista PRATICO (estate si/no), AFFETTIVO (senza moto sto male), LEGALE (devo proprio aspettare la norma transitoria?), ILLEGALE (mi smonto la moto e la vendo a pezzi), ECONOMICO (svalutazione del mezzo, bollo e assicurazione da pagare inutilmente)

Un abbraccio a tutti i fazeristi, motorizzati e appiedati.

sky69
28/02/2007, 17:23
Spero tu sia in mano ad un legale....

vir28
28/02/2007, 19:10
Un saluto a tutti voi, fratelli. Spero perdonerete il mio ritardo nel presentarmi ma speravo di farlo in maniera trionfale piuttosto che in questo modo.
Eh si, perchè speravo di poter tornare in sella alla mia moto e unirmi al vostro stupendo gruppo di appassionati fazer.
In breve, nell'agosto mi è stata ingiustamente sequestrata la moto per guida senza casco [stupido lo so, ma avevo solo 20 minuti per lavarla e camminavo a 30k/h] e benchè a novembre la finanziaria 2007 abbia cambiato la legge 213 del codice della strada eliminando di fatto la confisca, mi trovo ancora in bilico, poichè non esiste ancora una norma "transitoria" che regoli tutti i casi antecedenti a tale data.
La tragedia però si è compiuta pochi giorni fa. Avendo fatto ricorso al Giudice di Pace ad ottobre, adducendo ai principi di anticostituzionalità e spoporzione tra infrazione e pena pochi giorni fa c'è stata la prima udienza: ebbene ha rinviato la sentenza a luglio!! a causa di una sorta di "vuoto legislativo" in materia.
Essendomi già bruciata metà della scorsa estate, vorrei evitare di bruciarmi anche metà di questa.

Veniamo quindi allo scopo di questo messaggio. Vorrei che mi deste dei consigli sul da farsi da un punto di vista PRATICO (estate si/no), AFFETTIVO (senza moto sto male), LEGALE (devo proprio aspettare la norma transitoria?), ILLEGALE (mi smonto la moto e la vendo a pezzi), ECONOMICO (svalutazione del mezzo, bollo e assicurazione da pagare inutilmente)

Un abbraccio a tutti i fazeristi, motorizzati e appiedati.

C'è una legge, basta rispettarla, per ingiusta che possa sembrare. ;)
Poi 20 minuti non sono pochi per infilare ed allacciare il casco basta con queste scuse banali...

Per il resto spero tu abbia dato in mano il tutto ad un buon avvocato e che tu possa risalire in fretta il più presto possibile. :)

Jinx
28/02/2007, 19:38
Non ho mai girato senza casco, ma in quella circostanza si trattava di prendere la moto dal garage durante la pausa lavorativa, lavarla e rimetterla in garage. il casco era a casa, dall'altra parte della città.
i 30k/m sono veri perchè non volevo sporcare la moto con gli skizzi d'acqua.
Detto ciò (che comunque NON VALE COME GIUSTIFICAZIONE) sono fermamente convinto che:
1) la legge fosse completamente sbagliata
2) siamo lenti a sistemare le cose
3) le cose le sistemiamo male e a metà
Quindi evitiamo questi perbenismi, poichè a chiunque sarà capitato di fare 100m senza casco, guidare con una mano sola, portare un sacchetto appeso al manubrio.... tutte EX-azioni da confisca!!!
Ho maledetto quel giorno già tante volte..... vi chiedo qualche soluzione pratica per uscirne fuori.

Jinx
28/02/2007, 21:09
speravo in più solidarietà e meno atti di accusa...
ma mi sa che sto cercando nel posto sbagliato
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Foxhunter
28/02/2007, 21:49
bahhhhhh, premetto che anche io sono per la guida sempre e solo con il casco, ma veramente nessuno di noi può dire di aver fatto una c*****a con la moto? Camminiamo con scarichi o specchi o altro omologato?? Se abbiamo prurito alle "parti basse" ci fermiamo? Per non parlare di eccessi di velocità ect ect... anche i più perfettini hanno una volta o l'altra fatto qualcosa del genere. L'amico Jinx è stato proprio sfortunato, spesso capita proprio a chi è sempre preciso...e poi confisca della moto :shock: .
Affidati ad un buon avvocato :wink:

Foxhunter
28/02/2007, 23:19
fox per carità nn ho mai detto di nn infrangere le regole...ma il casco + che regola è qualcosa di + importante...

Condividooooooooooooooooooooooooooo. :) Infatti :wink:


premetto che anche io sono per la guida sempre e solo con il casco

:wink:

pipes
01/03/2007, 11:29
su 2ruote di marzo si dice che le moto sequestrate verranno restituite (quelle non vendute all'asta :? )

Lupo Alberto
01/03/2007, 11:47
:shock: Non criminalizziamo, please.

Il casco è sicuramente un MUST, io naturalmente, come tutti, lo metto sempre.

Anche se a volte mi capita di percorrere brevi tratti senza casco in luoghi privati chiusi al traffico, e la sensazione del vento tra i capelli è piacevole, inebriante...

Trent'anni fa il casco non era obbligatorio, mi ricordo, specie d'estate, lunghe scampagnate coi motorini al mare a Fregene, capigliature svolazzanti sull'Aurelia...

Ma oggi... se vedo mio figlio senza casco gliela rompo io la testa prima che se la rompa da solo.

Fabione68
01/03/2007, 15:51
Ragazzi, io sono uno a cui il casco ha salvato la vita veramente una volta, rompendosi lui e non la mia testaccia di c... Personalmente non concepisco nemmeno i caschi tipo "Jet" visto che la maggior parte dei traumi riguardano proprio il massiccio facciale dato che ci muoviamo in avanti e non indietro come i gamberi.
Tuttavia il nostro nuovo amico, che è senza moto da parecchi mesi, vorrebbe qualche consiglio per non fregarsi anche questa estate. Suvvia, non c'è nessuno che possa consigliarlo? :wink: :wink:

sky69
01/03/2007, 16:49
Alla domanda se sei in mano ad un avvocato non hai risposto. Perchè se sei in mano ad un legale allora non mi intrometto..... viceversa la questione cambia

Jinx
02/03/2007, 20:05
Alla domanda se sei in mano ad un avvocato non hai risposto. Perchè se sei in mano ad un legale allora non mi intrometto..... viceversa la questione cambia
nella giungla legislativa in cui ci troviamo non puoi fare neanche un "pipito" senza interpellare un avvocato. Ma vorrei comunque la tua opinione, non è detto che l'avvocato ne sappia + di te! per capirci, circa 3 settimane fa mi sono rivolto al finanziere che mi ha sequestrato la moto: a suo parere l'art 213 è sempre lo stesso e dice che continuano a confiscare!!
quindi ogni parere è ben accetto

sky69
05/03/2007, 08:52
Qui sotto riporto il testo dell'art. 213 in vigore e il testo del D.L. che ha recentemente modificato (nuovamente) il codice.

Non posso esprimere parere sua questione così delicata in particolare se Jinix hai fatto ricorso al GdP adduccendo motivi d'incostituzionalità della norma. Se il GdP non li ritenesse infodati dovrebbe rimettere il giudizio appunto alla Corte Costituzionale ..... rimane il dubbio se il ricorso è stato fatto in proprio o con un avvocato ...


Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Nell'ipotesi in cui il presente Codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420 , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di
grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato
dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui
il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater, si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a
sequestro amministrativo.

2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.


Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di
custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione
dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.


Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018 . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.


abrogato


La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.


Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.


Le novità al Codice della Strada introdotte dalla Legge 24.11.2006 n. 286

(che ha convertito con modifiche il D.L. 3.10.2006 n. 262)

(G.U. 277 del 28.11.2006, supplemento ordinario n. 223)

di Renato Amoroso

Il DL in epigrafe è entrato in vigore il 3 ottobre 2006; la legge di conversione ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni, sostituendo definitivamente gli articoli del DL che interessano la materia in oggetto. Il corretto riferimento normativo, pertanto, è quello degli artt. da 164 a 169 della predetta legge e comunque degli articoli del Codice della Strada nel testo così novellato.

La nuova normativa ha introdotto in sintesi le seguenti novità:


Decurtazione dei punti della patente

L’art. 126 bis CdS è stato modificato nel senso, innanzitutto, di riattribuire i punti decurtati ai proprietari di veicoli per i quali non fosse stato possibile identificare il conducente. Si tratta, in concreto, di coloro che hanno subito la decurtazione dei punti prima della nota sentenza della Corte Costituzionale 24.01.2005 n. 27; la riattribuzione opera di diritto e deve essere effettuata d’ufficio dall’organo che aveva proceduto all’accertamento.

L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente incombe, in primo luogo, sul conducente stesso e, in caso di mancata identificazione, sul proprietario del veicolo entro il termine di sessanta giorni. Si è così colmata la discrepanza fra il precedente termine di trenta giorni e il termine di sessanta giorni utile alla proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace.

La sanzione per la omessa comunicazione non è più quella prevista nell’art. 180 – 8° comma ma diventa una sanzione prevista specificamente dallo stesso art. 126 bis, in misura ridotta rispetto al passato: il minimo edittale è ora di euro 250,00 anziché euro 357,00.

L’esimente, già prevista in precedenza, del giustificato motivo è ora diventata di giustificato e documentato motivo che impedisca di comunicare i dati del conducente. E’ sicuramente un limite più severo per l’esame in concreto della giustificazione eventualmente addotta dal proprietario.

Ciclomotori e confisca

L’art. 97 comma 14 prevede ora la confisca solo per le ipotesi previste nei commi 5 – (produzione e commercio di ciclomotori irregolari) e 7 – (ciclomotore senza certificato di circolazione).

Per la violazione al comma 6 – (ciclomotore non rispondente alle caratteristiche dovute o che sviluppi velocità eccessiva), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo amministrativo per 60 giorni.

Per la violazione ai commi 8 – (ciclomotore senza targa) e 9 – (ciclomotore con targa non propria), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo per giorni 30.

E’ previsto un aggravio di sanzioni accessorie per il caso di reiterazione delle violazioni nell’arco del biennio, giungendo nuovamente alla confisca nel caso di recidiva nella violazione dei commi 8 e 9.

Art. 170, 171 e 213

Per le violazioni previste all’art. 170, comma 1 – (sollevamento della ruota anteriore e circolazione senza impegnare entrambe le mani), comma 2 – (trasporto irregolare di passeggero) ed all’art. 171 comma 1 – (guida senza casco) non è più prevista la confisca ma, oltre alla sanzione pecuniaria, il solo fermo amministrativo per giorni 60. La reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio, comporta il fermo amministrativo per giorni 90. Gli artt. 170 e 171, pertanto, non prevedono più la confisca del ciclomotore. Durante il periodo di fermo la custodia del veicolo è affidata al proprietario.

Nell’art. 213, comma 2 sexies, è previsto che si proceda sempre alla confisca nel caso in cui il ciclomotore o motoveicolo sia stato usato per commettere un reato, indipendentemente dall’età del conducente.

Applicabilità del nuovo regime più favorevole, alle violazioni commesse in data anteriore al 3.10.2006.

Dopo la conversione in legge, è stato modificato espressamente il testo dell’art. 213, che anteriormente prevedeva la confisca in tutti i casi di violazione degli artt. 170 e 171. Ci si è quindi chiesto se alle violazioni commesse fino a tutto il 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL poi convertito in legge) si dovesse applicare la normativa precedente (con la confisca) oppure fosse ammissibile l’applicazione delle nuove norme.

Più precisamente occorre osservare che il D.L. 3.10.2006 ha modificato l’art. 170 mentre l’estensione del nuovo regime sanzionatorio anche alle violazioni di cui all’art. 171 è contenuta nella legge di conversione. Pertanto mentre gli effetti del D.L. 3.10.2006 decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U., quelli introdotti ex novo dalla legge di conversione si applicano dalla data di pubblicazione della legge, e quindi dal 29.11.2006.

Secondo una prima interpretazione più favorevole al trasgressore, si è ritenuto di dover applicare la nuova norma speciale, da ritenere derogativa a quella generale, applicando il favor rei in forza del principio generale della successione delle leggi nel tempo (art. 2 Codice penale).

La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, è assai più rigorosa ed intransigente.

"In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.".( Cassazione civile , sez. lav., 26 settembre 2005, n. 18761 – in senso conforme Cassazione civile , sez. II, 24 novembre 2005, n. 24790, Cassazione civile , sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24053, Cassazione civile , sez. I, 21 dicembre 2004, n. 23705).

In senso contrario Cassazione civile, sez. I, 07 marzo 2005, n. 4924 che afferma “In caso di trasformazione d'illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto d'apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della "ratio legis", che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, comma 3, c.p.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 L. 24 novembre 1981 n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria”.

Resta da considerare che la detta giurisprudenza si è formata soprattutto in materia di evasione contributiva, per mancato versamento in un termine stabilito dei contributi sulle retribuzioni, oppure in materia di abusi edilizi, di fognatura e raccolta rifiuti. In tutte tali materie la violazione della norma produce un danno immediato alla collettività che, per ciò stesso, non ammette una condotta riparatoria priva di sanzioni particolarmente penalizzanti (se così non fosse, si produrrebbe il malcostume della sistematica evasione, seguita da versamenti tardivi, senza sensibili aggravi).

In caso di successive modifiche del regime sanzionatorio relativo a tali campi, il legislatore ha provveduto ad approvare norme di sanatoria o condono, con specifico riguardo, pertanto, ad illeciti commessi in un determinato periodo antecedente la riforma.

Nel caso specifico delle attuali modifiche al Codice della Strada, la correzione del regime sanzionatorio consegue alle eccezioni di incostituzionalità sollevate, assai spesso con forti connotati di fondatezza, ed a una diversa configurazione dell’interesse della collettività a punire il conducente trasgressore e non il proprietario (come accade quando la confisca comporta la perdita della proprietà del veicolo, anche se il proprietario non ha commesso alcuna violazione). Poiché l’attuale sanzione del fermo del veicolo penalizza il suo utilizzatore, che si presume sia anche il reale trasgressore, le nuove misure sono senza dubbio più aderenti al dettato costituzionale ribadito anche con la nota sentenza della Corte cost. 24.01.2005 n. 27, in materia di decurtazione dei punti dalla patente del conducente, correttamente identificato.

Vi è da osservare peraltro che non risulta modificato il regime della sanzione principale, quella pecuniaria, ma soltanto la previsione della misura accessoria. Se si esamina la finalità della misura attuale rispetto a quella precedente, si dovrebbe concludere che l’aspetto retributivo di una condotta illecita risulta meglio soddisfatto dalla misura del fermo, che impedisce l’utilizzo da parte dell’effettivo trasgressore, piuttosto che dalla misura della confisca, che punisce il proprietario e determina la perdita del veicolo.

Sussistono quindi fondati motivi per applicare il nuovo regime più favorevole anche alle violazioni commesse in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo regime. Il problema, tuttavia, resta aperto poiché anche l’applicazione delle vecchia normativa ai fatti anteriori trova buoni argomenti di fondamento giuridico.

Vari Giudici di Pace avevano sollevato l’eccezione di incostituzionalità sotto diversi profili. La Corte, con propria ordinanza n. 453 in data 13-28 dicembre 2006, ha restituito gli atti ai Giudici rimettenti per la “rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni dagli stessi sollevate” dopo lo ius superveniens determinato dalla legge in epigrafe. L’ordinanza della Corte percorre diffusamente i motivi esposti dalle autorità rimettenti e, in calce all’esame di tutte le argomentazioni (incluse quelle dell’avvocatura di Stato), si limita formalmente a prendere atto dell’intervenuto mutamento normativo: l’invito a rivalutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, alla luce della nuova normativa, implicitamente investe il Giudice di Pace del problema di applicabilità di essa anche ai fatti pregressi e che sono oggetto dei processi pendenti, rimasti sospesi a seguito dell’eccezione sollevata. Sembrerebbe di leggere fra le righe dell’ordinanza della Corte un invito a ritenere risolta la questione, ma non si può dare per certo un simile orientamento.

Se i Giudici di Pace riterranno di applicare le nuove norme anche ai fatti pregressi, implicitamente non riconosceranno più alcuna rilevanza alla eccezione di costituzionalità, ritenendo risolta la questione. Coloro che, al contrario, riterranno di dover comunque applicare la vecchia normativa potranno nuovamente sollevare la questione di legittimità, sostenendo la irragionevolezza dell’obbligo di applicare agli stessi fatti una misura assai più afflittiva.

Sorge, infine, il grave problema di situazioni assai diverse e suscettibili di trattamenti molto differenziati.

Le confische già pronunciate, infatti, sono da ritenersi definitive e potranno essere revocate soltanto da un provvedimento autonomo del Prefetto, che non è affatto obbligato ad emetterlo.

Le confische non ancora pronunciate, ma che derivino dalla definitività dell’accertamento del fatto illecito, potrebbero non essere adottate in forza di una valutazione anch’essa autonoma del Prefetto, derivante dalle stesse argomentazioni sopra esposte. Tuttavia non potrebbe essere ritenuta illegittima una confisca pronunciata sulla base di un titolo esecutivo già maturato.

Per i procedimenti pendenti sono possibili decisioni molto diverse fra di loro, con trattamenti differenziati a seconda del convincimento del giudicante.

La soluzione definitiva risiede in una norma esplicita che, in analogia a quanto disposto per la restituzione dei punti già decurtati, disponga una sanatoria generalizzata, facendo venir meno, una volta per tutte e per qualsiasi soggetto, la misura irragionevole della confisca.