PDA

Visualizza Versione Completa : multa dopo 153 giorni... non è valida vero ?



massi1981
27/09/2008, 13:25
mi è arrivata stamattina a casa una multa dopo 153 giorni dal fatto.
facevo 130 in autostrada in toscana in un punto in cui il limite era 110...
non dovrebbe essere valida giusto ?
ma i punti sulla patente li perdo oppure no ?
tra l'altro strano xchè pensavo fossero 2 punti in meno invece c'è scritto 5 !!!
help!

lucabi
27/09/2008, 14:26
sapevo 150 km..informati bene, perchè forse sono senza domeniche

peterpan
27/09/2008, 14:58
io sapevo che le multe non cadevano più in prescrizione?
qualcuno meglio informato?

Superpippo
27/09/2008, 15:32
certo che 150 gg x recapitare una multa :roll: ... sto paese è troppo awanti! :lol: :lol: :lol:

:roll:

Bovolone
27/09/2008, 15:44
mi sembra di ricordare che i giorni entro i quali vA NOTIFICATA sono 150 altrimenti puoi far ricorso e non pagarla ma mi sembra faccia fede il giorno in cui è stata consegnata al tuo ufficio postale e non quello in cui ti è stata materialmente consegnata.dovresti comunque trovare questa data da qualche parte o su qualche timbro che ti è stato consegnato.
i punti mi sembra che ormai son sempre 5 fino a 40km ,oltre c'e la spsp e 10 punti.

sol-o
27/09/2008, 20:46
Ho trovato questo forse ti può essere utile


A NOTIFICA DEL VERBALE

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.

Tale notifica (ovvero, come vedremo piu’ avanti, l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l’art.201 comma 1- da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.

E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e’ facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

Il caso di residenti all’estero, invece, il verbale dev’essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell’infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo’ essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall’anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalita’ previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.

Le modalita’ di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell’atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell’atto presso la posta o la cassa comunale. Piu’ avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

massi1981
28/09/2008, 03:23
Tale notifica (ovvero, come vedremo piu’ avanti, l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l’art.201 comma 1

mmmm :twisted:

olitour
28/09/2008, 10:15
chiedi a Smilla .... o ad Argo
:D

pippo72
28/09/2008, 10:24
:roll: che i punti siano 5, purtroppo è cero.. da maggio :? :?

per i 153 gg... effettivamente è da valutare... e quoto Oli ! :wink:

Powerflower
21/10/2008, 13:48
ma ragazzi il tempo limite di notifica della multa non erano 3 mesi???