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Visualizza Versione Completa : Help per velox preso a Buccinasco.... delucidazioni dagli addetti al settore



Luke23
01/12/2010, 12:11
:evil: quando siamo andati ai kart:evil:

in pratica il cartello è ben visibile e siamo a circa 300 metri penso...dovrebbe essere tutto in regola..
http://img683.imageshack.us/img683/338/72904482.jpg

il velox non è di quelli fissi a terra, come il solito...ma è a palo e non delimitato...
http://img695.imageshack.us/img695/8607/50152388.jpg

quello che c'è per terra è solo una cabina elettrica...
La domanda è" il velox deve essere BEN VISIBILE" anche con fasc bianche e rosse come ci sono già su quelli a cabina piantati a terra? o basta che ci sia il cartello?

T!GER
01/12/2010, 12:47
e no...basta che ci sia il cartello...se fai conto che l'albero cresce di natura sua...non l'hanno messo apposta nelle frasche dell'albero...in piu' da quel cartello in poi e' tutto regolare.. e poi e' visibile da un senso...dall'altro un po meno..ma cmq secondo me e' tutto regolare

Gennix
01/12/2010, 14:08
purtroppo è tutto regolare... in realtà potrebbe essere tutto regolare anche senza il cartello a patto che ci sia un decreto prefettizio che impone l'utilizzo del velox su quel tratto di strada!
l'unico appiglio per un eventuale ricorso sta nel controllare se la tipologia del velox è omologata e se è stato sottoposto a periodica revisione...info che dovresti trovare indicate nel verbale....

kimiko
01/12/2010, 14:21
casso luke....gli uniposca che ti fanno usare per ringiovanire le strisce sulla tangenziale....ogni tanto usali anche per ritoccare la targa no............:-?

Luke23
01/12/2010, 14:56
no a me serve solo sapere se PALESEMENTE ci siano delle opportunità per fare ricorso...non interessano i cavilli burocratici...ho sbagliato e pago...e mi è pure andata di lusso...molto di lusso..ve lo garantisco...
se ci sono i presupposti palesi per fare ricorso bene. altrimenti non mi voglio attaccare a cavilli stupidi...pago e basta..;-)



una gara di kart che mi è costata quasi 200 euro :twisted:

Gennix
01/12/2010, 16:17
io con i "cavilli" ho vinto 4 ricorsi autovelox ed un ritiro patente :-)
cmq nel caso della mancata revisione periodica dello strumento atto alla rilevazione dell'infrazione non si parla di cavillo ma di verbale illegittimo!
è difficile che non vengano sottoposti a revisione ma una volta a me è capitato...

Luke23
01/12/2010, 17:13
a pag. 14 punto 7.1 c'è qualcosa....

http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/protocollo_operativo_sostituito.pdf

ora mi devo informare bene se è sufficiente o no...

in particolare l'art. 142 comma 6 bis del C.D.S. dichiara che gli apparecchi debbano essere BEN VISIBILI.

Adry
01/12/2010, 18:07
:-?:-?

maury87
01/12/2010, 21:07
te omino della teronia bergamasca .........

quel velox li è visibilissimo ed era pure segnalato con apposito cartello ..... ergo cambia occhiali e paga la multa :twisted:

(secondo me l'ha messo un buccinaschese doc anonimo e i tuoi soldi finiranno a ricaricare la sua mastercard ricaricabile :lol:)

cmq al posto tuo io il ricorso al giudice di pace lo farei ..... mal che vada oltre ai 200 euro butterai altri 38 euro ;-)

bobo8121
02/12/2010, 13:33
Ai sensi dell'Art. 142 del CdS:

comma: 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Secondo tale articolo direi che vi sono pochi dubbi sulla regolarità del rilevamento, poichè: il limite di 50km/h è preventivamente segnalato... anche se in effetti l'apparecchio non è propriamente visibilissimo...
Il fatto che gli alberi coprano l'apparecchio, potrebbe anche essere una similitudine con quello della segnaletica verticale, ove il proprietario della strada E' TENUTO alla manutenzione di tale segnaletica:

(Art. 39 Cod. Str.)

Art. 77. Regolamento di Attuazione

Norme generali sui segnali verticali

1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del Codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purchè integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

5. É vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. É consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purchè siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perchè le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. É tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il numero della autorizzazione concessa dal ministero dei Lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm quadrati. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
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Articolo 79 - Regolamento di Attuazione

(Art. 39 Cod. Str.)

Art. 79. Regolamento di Attuazione

Visibilità dei segnali

1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.

2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.

3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
Tipi di strade Segnali di pericolo Segnali di prescrizione
Autostrade e strade extraurbane principali m 150 m 250
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) m 100 m 150
Altre strade m 50 m 80

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.

4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purchè il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.

5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorchè posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di giorno.

8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.

11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonchè ad altri fattori specifici quali ia velocità locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonchè per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile.

13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
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bobo8121
02/12/2010, 13:33
Articolo 81 - Regolamento di Attuazione

(Art. 39 Cod. Str.)

Art. 81. Regolamento di Attuazione

Installazione dei segnali verticali

1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purchè il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purchè non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche. (questo soprattutto se qualcuno vi ha battuto la testata aprendosela... magari il proprietario è tenuto a risarcire...) ;-)

6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II.6/n di cui all'articolo 83, comma 10).

7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del Codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

9. I segnali DARE PRECEDENZA (art. 106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinchè i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.

10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.

11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3° circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.

13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonchè nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.

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http://www.patente.it/normativa/articolo-39-cds

bobo8121
02/12/2010, 13:36
Ok, sono andato un po' OT, in definitiva sono convinto che la segnaletica sia adeguata a quanto vedo... purtroppo... :-(
L'unica cosa che ti potrei consigliare è: prova a richiedere la foto e verifica bene il verbale x eventuali vizi di forma...ma per il resto: la vedo dura!

bobo8121
02/12/2010, 14:16
Rileggendo bene il punto a cui fai riferimento, Luke, c'è una parolina magica, classica italiana, che ti frega:
http://img227.imageshack.us/img227/4307/immaginedq0.jpg (http://img227.imageshack.us/i/immaginedq0.jpg/)
POSSONO... se fossimo in un sistema di leggi corrette, o è certo, oppure no... non possono!!!

Luke23
02/12/2010, 14:53
:roll: nel frattempo avevo letto e riletto il verbale ecc, visionato le foto postate, riletto attentamente il 142 ed altro...poi ho riletto bene quello che hai postato...
ma alla fine....
mi sono deciso a pagare e basta....come avevo scritto, cercavo solo qualcosa che fosse palesemente errato...non cerco i cavilli perchè quello che stava sbagliando ero io...e mi è andata molto di fortuna per 1km/h ora potevo piangere per altro....

dovrò solo fare il bravo bimbo per i prossimi 2 anni e che mi serva da lezione...anima in pace a mano sul cuore, sono stato fortunato nella sfiga...poteva andare peggio ;-)

grazie per lo sbattimento bobo ;-)

erman67
02/12/2010, 15:12
Rileggendo bene il punto a cui fai riferimento, Luke, c'è una parolina magica, classica italiana, che ti frega:
http://img227.imageshack.us/img227/4307/immaginedq0.jpg (http://img227.imageshack.us/i/immaginedq0.jpg/)
POSSONO... se fossimo in un sistema di leggi corrette, o è certo, oppure no... non possono!!!

In questo caso è per indicare una delle possibili modalità per rendere visibile la postazione.
In pratica la norma dice che le postazioni devono essere visibili.
Nelle istruzioni viene indicato come è possibile, con quali modalità, rendere visibile la postazione in modo che non vi possano essere contestazioni.
C'è da dire che la postazione anche se preventivamente segnalata non è propriamente ben visibile e non vi è alcun segnale che indichi che quella è una postazione di rilevamento velocità.
Forse, se si volesse fare ricorso, quello potrebbe essere un appiglio.

ciao

Thundercat
02/12/2010, 18:35
Luke...mi dispiace ma per 1 km è una vergogna io farei ricorso ugualmente anche si solo per lo scarto del tacchimetro........e della loro apparecchiatura......Io lo fatto su una multa per eccesso limite 90 io viaggiavo a 150 km....Ricorso vinto....

bobo8121
02/12/2010, 21:01
Ma 1 solo km/h??? :shock::shock::shock:
Noooo.... :evil:

maury87
02/12/2010, 23:29
da quel che ho capito se andava ad 1 km/h in più erano volatili per diabetici ;-)

Luke23
02/12/2010, 23:57
si esatto..... se andavo ad 1km/h superiore, avevo il **** sfondato:roll:

mi ritengo per cui molto fortunato nella sfiga....

luke_magic
03/12/2010, 14:55
azzo se ti è costata la serata...

io ricorso lo farei a prescindere...

bobo8121
03/12/2010, 20:48
azzo se ti è costata la serata...

io ricorso lo farei a prescindere...

Se ha già pagato, come ho capito, oramai nulla...