RC Auto: NOVITA' PER I PREMI NON GODUTI PER FURTO O VENDITA
Il Testo unico delle assicurazioni, già approvato dal Consiglio dei ministri, ha l’obiettivo di aumentare la tutela dei risparmiatori che sottoscrivono un contratto di assicurazione.
Per la polizza RC Auto sono state introdotte importanti novità, caldeggiate dalle associazioni di rappresentanza dei consumatori, che infatti le avevano già proposte nel Protocollo d’Intesa firmato nel 2003; i cambiamenti principali riguardano il caso di furto dell’automobile (articolo 153, comma 3) e il trasferimento di proprietà (articolo 160).
Nel primo caso è stato stabilito che la polizza non opererà più dal giorno successivo alla denuncia di furto. Oggi, in caso di furto, il cliente continua invece a pagare il premio per evitare che eventuali danni causati dai ladri non abbiano alcuna copertura assicurativa. Quando il Testo unico entrerà in vigore, presumibilmente entro gennaio 2005, il risarcimento dell’eventuale danno sarà esclusivamente a carico del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
Mentre, se il veicolo sarà ceduto - questo il secondo caso considerato - varranno tre possibilità: o il contratto viene risolto con il rimborso delle rate già pagate e non godute, o viene ceduto all’acquirente, o, infine, l’automobile venduta viene sostituita con un altro veicolo di proprietà dell’assicurato, pagando eventualmente un eventuale conguaglio di premio.