Vi porto a conoscenza di una inusuale sentenza di un GdP. Mi sembra assolutamente... assurdamente... straordinariamente... incredibilmente... completamente... strombazzante!
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"CINTURE DI SICUREZZA: se il trasgressore dichiara di avere gonfiore di stomaco e conseguente "difficoltà a trattenere l'aria" (ovvero emettere peti) è esentato dall'obbligo dell'uso delle cinture. Non solo ma all'atto della contestazione, il conducente affetto da tale sindrome (meteorismo) non è tenuto a esternarlo all'Agente accertatore se la sua timidezza lo pone in situazione vergognosa per il suo malessere. Questo è quello che un G.d.P. di Orbetello (GR) ha stabilito accogliendo il ricorso di un contravvenuto. MOTIVI della DECISIONE: in relazione alle emergenze processuali, tenuto particolarmente conto del comportamento del ricorrente e di una valutazione complessiva del soggetto, il ricorso può essere accolto aderendo, in assenza di argomentazioni contrarie incidenti sul piano logico, così come richiesto da parte ricorrente, alla prospettazione secondo la quale il mancato allaccio della cintura avvenne in un contesto di fastidioso disturbo fisico (forte meteorismo con conseguente rilevante rigonfiamento addominale). Vero è che all'atto della contestazione immediata il ricorrente nulla chiese di inserire a verbale, al riguardo, tuttavia, può ben spiegarsi il silenzio serbato davanti all'Agente della P.M. per comprensibili ragioni di timidezza volte ad evitare una situazione sicuramente percepita imbarazzante da dover confessare al P.U. Per le suesposte ragioni il ricorso può essere accolto, da ultimo, anche sulla base di un giudizio prognostico in ordine ai successivi comportamenti del ricorrente in materia di obbligo di indossare le cinture o, comunque, di sottrarsi alla circolazione veicolare laddove avessero a verificarsi situazioni di natura soggettiva od oggettiva del tipo di quelle evocate nel presente giudizio. La peculiarità della controversia inducono alla integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il G.d.P. di Orbetello, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso con consequenziale caducazione della sanzione amministrativa. Compensa integralmente tra le parti le spese di causa. Così deciso in Orbetello il 17/07/2004"
Se vale anche per il casco stiamo freschi!![]()
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